È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro del 22 giugno 2026, che definisce le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza che impediscono alle imprese di usufruire dei benefici normativi e contributivi.
Per accedere alle agevolazioni non è quindi sufficiente avere un DURC regolare e rispettare gli obblighi di legge e dei contratti collettivi: è necessario anche non aver commesso le violazioni indicate nell’Allegato A del decreto, accertate con provvedimenti definitivi.
L’esclusione dai benefici può durare da 3 a 24 mesi, a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni più severe riguardano gli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra le novità del decreto rientrano anche il reato di caporalato, intermediazione illecita e l’attività nei cantieri senza la patente a crediti. Per violazioni come l’impiego di lavoratori stranieri privi di titolo, il lavoro sommerso e le irregolarità in materia di superamento orario lavoro e mancata concessione di riposi sono previsti i periodi di esclusione più brevi.
Le violazioni producono effetti solo se accertate con provvedimenti definitivi. Per questo motivo,
prima di richiedere o utilizzare i benefici, oltre alla verifica della regolarità contributiva, sarà
necessario appurare l’assenza di cause ostative. In caso contrario, gli incentivi fruiti indebitamente potranno essere recuperati dagli enti competenti, nei limiti previsti dalla normativa.

